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0. STATUTO0.1 DISPOSIZIONI PRELIMINARIArt. 1) È costituita l’Associazione Nazionale Slot Italiana con sede in Livorno, Via Veneto 5/A. Art. 2) L’Associazione ha lo scopo di regolamentare, promuovere e diffondere la pratica dello slot e, comunque, delle competizioni di automodelli su pista elettrica. L’Associazione potrà decidere di aderire a Federazioni sportive od Enti nazionali di promozione sportiva. L’Associazione non ha scopo di lucro né finalità politiche. Art. 3) L’Associazione ha durata illimitata, e può essere sciolta solo con decisione a maggioranza assoluta di tutti gli associati. 0.2 SOCIArt. 4) Possono essere associati all’Associazione tutti i Clubs che, avendo almeno 5 soci, ne facciano richiesta. I Soci dei Clubs saranno tesserati dall’Associazione al fine di poter svolgere l’attività agonistica. Art. 5) Gli associati dovranno versare una quota d’ingresso che sarà stabilita dal Consiglio all’inizio di ogni anno. Il Consiglio Direttivo, dopo 30 giorni dalla comunicazione agli Associati, delibera in merito all’ammissione dei richiedenti, ed è tenuto a motivare le eventuali delibere di esclusione. Tali delibere possono essere impugnate dall’interessato davanti al Consiglio, che decide a maggioranza assoluta. Gli associati vengono iscritti in un registro a cura del Consiglio Direttivo. Art. 6) Gli associati possono recedere in ogni momento dall’Associazione secondo quanto disposto dai primi due comma dell’art. 24 Cod. Civile. Art. 7) Sono organi dell’Associazione l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, la Commissione Tecnica ed il Presidente. Art. 8) Gli associati sono rappresentati in seno all’Associazione dai Presidenti o Segretari dei rispettivi Clubs; ogni Club avrà diritto ad un voto ogni 5 iscritti, tesserati dall’Associazione. 0.3 ASSEMBLEAArt. 9) L’Assemblea dei soci è costituita dagli associati, rappresentati come previsto dall’articolo precedente. Art. 10) L’Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo. Ciascun votante potrà esprimere fino a sei preferenze. Art. 11) L’Assemblea elegge inoltre il Presidente, i membri della Commissione Tecnica ed eventualmente il Segretario. Art. 12) L’Assemblea delibera sull’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo e della Commissione Tecnica e sulle altre questioni di sua competenza ai sensi del presente Statuto. L’Assemblea ha inoltre il potere di emanare i regolamenti tecnico-sportivi su proposta della Commissione Tecnica. Art. 13) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente una volta l’anno; l’Assemblea Straordinaria viene convocata in caso di necessità dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dalla maggioranza degli associati. Negli ultimi due casi il Presidente o il Consiglio Direttivo devono effettuare la convocazione entro 30 giorni dalla richiesta. Art. 14) L’Assemblea viene convocata mediante raccomandata, telex o telefax, che dovranno essere ricevuti almeno dieci giorni prima della data di convocazione. Art. 15) Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese ai sensi degli artt. 21 e 23 del Codice Civile. 0.4 CONSIGLIO DIRETTIVOArt. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea. Il Consiglio ripartisce al suo interno i compiti secondo necessità. Il Consiglio determina le attività dell’Associazione utili al conseguimento degli scopi statutari. Art. 17) Il Consiglio Direttivo ha il potere di deliberare le spese di gestione ordinaria e le quote di associazione e tesseramento. In caso di insufficienza dei fondi nel corso della gestione, o di delibere che comportino spese straordinarie, potranno essere richieste dal Consiglio agli associati quote straordinarie, che non superino però l’importo della quota ordinaria Art. 18) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno; sono consentite sessioni telefoniche ed approvazioni di delibere a mezzo telex o telefax, per gli affari urgenti. Il Consiglio è convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei membri o dalla Commissione Tecnica. Art. 19) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente. Ogni consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono vincolanti per tutti gli associati. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire la sospensione od espulsione degli associati che tengano un comportamento non conforme alle norme previste da questo Statuto. Le sanzioni possono essere impugnate, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, davanti al Consiglio medesimo. Art. 20) La durata dell’incarico del Consiglio Direttivo è di un anno; i consiglieri possono essere rieletti. 0.5 LA COMMISSIONE TECNICAArt. 21) La Commissione Tecnica è composta di tre membri; predispone i regolamenti tecnici che dovranno essere approvati dall’Assemblea e sorveglia sul loro rispetto. Ha il potere di comminare le sanzioni previste dai regolamenti tecnici e decide dei reclami proposti in occasione delle competizioni. La Commissione può nominare delegati zonali o regionali per la direzione e la sorveglianza delle competizioni, per le verifiche tecniche e per tutto quanto altro di propria competenza. 0.6 IL PRESIDENTEArt. 22) Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione e ne indirizza e promuove le attività; presiede le riunioni del Consiglio e dell’Assemblea e presenta almeno una volta all’anno la relazione sulle attività svolte. Art. 23) Il Presidente dispone dei fondi per la gestione dell’Associazione ed ha il potere di concludere contratti di deposito e conto corrente con Istituti bancari. Il Presidente presenta annualmente all’Assemblea un bilancio preventivo ed uno consuntivo. 0.7 ESERCIZIO FINANZIARIOArt. 24) L’esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno; i mezzi di finanziamento sono costituiti dai contributi ordinari e (eventualmente) straordinari da parte degli associati, da contributi erogati dallo Stato o da altro Ente pubblico o privato, da lasciti, donazioni, elargizioni e quant’altro potrà pervenire all’Associazione per giusti e legittimi titoli. Art. 25) Le quote straordinarie di cui all’art. 17 potranno essere impugnate mediante richiesta di convocazione dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 13, entro 30 giorni dalla loro comunicazione. Art. 26) In caso di scioglimento dell’Associazione, eventuali rimanenze attive saranno devolute in beneficenza. 0.8 DISPOSIZIONI FINALIArt. 27) Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea degli associati, in seduta straordinaria, con la presenza di almeno i 2/3 degli associati iscritti al registro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art. 28) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia al Codice Civile. Art. 29) Ogni controversia tra gli associati e l’Associazione o tra associati, per questioni inerenti la partecipazione all’Associazione, sarà di esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da due arbitri nominati dalle parti e da un terzo nominato dai precedenti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Livorno.
Livorno, 10 Luglio 1996
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